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L’etichetta dell’olio extravergine di oliva: un mondo da scoprire

L’olio extravergine: alimento ricco e nutriente alla base della dieta mediterranea, per definizione ottenuto dalla spremitura delle olive con soli metodi meccanici. Potrebbe sembrare una questione semplice per un alimento riconoscibile se non fosse che, come capita per molti altri prodotti alimentari, ogni giorno spuntano sul mercato nuove imitazioni a basso costo e con esse la necessità di un regolamento che protegga consumatori e produttori. Vediamo insieme cosa deve essere riportato sull’etichetta dell’olio extravergine di oliva perché essa sia al passo con le normative e il prodotto riconosciuto.

Le normative sull’etichettatura dell’olio extravergine

Tutti i prodotti edibili che troviamo sugli scaffali, che si tratti di negozi fisici o virtuali, riportano per legge un’etichetta con informazioni dettagliate sulla composizione, la produzione e la provenienza dell’alimento. L’olio extravergine non è da meno, e veste un’etichetta regolamentata da rigide normative nazionali ed europee che indicano in modo preciso le informazioni che i produttori o gli enti che commercializzano il prodotto devono obbligatoriamente fornire ai consumatori. Quelle vigenti che regolano il prodotto al momento sono:

  • Il Regolamento CEE 2568/1991, che regola tutti gli oli d’oliva, sia extravergini che non;
  • Il Regolamento UE 29/2012, che contiene le norme di commercializzazione dell’olio d’oliva;
  • Il Regolamento UE 1169/2011, che fissa le norme relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
  • La Direttiva UE 91/2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
  • Il Regolamento UE 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari.

Tutte queste normative combinate tra loro indicano ciò che è obbligatorio, ciò che è possibile e ciò che addirittura è vietato inserire in etichetta quando si produce e imbottiglia olio extravergine di oliva.

Le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta

Seguendo le regole obbligatorie contenute all’interno del Regolamento UE 1169/2011, quello che, come riportato poco sopra, indica le norme relative alle informazioni da fornire ai consumatori, sull’etichetta degli oli extravergini non possono mancare:

  • La denominazione dell’alimento

Si tratta di olio extravergine di oliva solo quando l’alimento è stato prodotto esclusivamente tramite procedimenti meccanici.

  • La sua quantità netta
  • La data di scadenza o il termine minimo di conservazione (*)

Abbiamo approfondito l’argomento in un precedente articolo, chiedendoci: “l’olio extravergine di oliva ha una scadenza?

  • Le condizioni di conservazione e di impiego
  • Nome/ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare che commercializza l’alimento
  • Il paese d’origine/luogo di provenienza
  • La dichiarazione nutrizionale (*)

Nella dichiarazione nutrizionale, che può essere presentata sia in forma di tabella che di elenco, è obbligatorio indicare valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

(*) Questi due elementi sono entrati in vigore nella normativa solo dal 13 Dicembre 2016. Poiché la data è molto recente, sono ancora in circolazione bottiglie di olio extravergine che vestono l’etichetta precedente.

Le informazioni obbligatorie vanno riportare in zone specifiche dell’etichetta: per esempio la denominazione e l’origine del prodotto devono essere indicate nella fascia principale e ben visibili, così come anche la quantità netta. Il resto delle informazioni deve essere comunque in vista e ben leggibile.

Le informazioni facoltative sulle etichette: il carattere vero dell’olio extravergine

Come spiegato in precedenza, sull’etichetta dell’olio extravergine d’oliva possono essere inserite anche alcune informazioni facoltative sul prodotto che si sta commercializzando. In questo caso la situazione è un po’ complessa: poiché le diciture e i dati obbligatori da riportare in etichetta sono gli stessi per tutti i produttori, i veri punti chiave che permettono ai prodotti di distinguersi sul mercato sono quelli riportati nelle informazioni facoltative. Ecco perché queste ultime devono sottostare a norme molto specifiche che regolano i casi nei quali le diciture possono essere riportate sulla confezione, ma soprattutto quelli nei quali queste non possono essere utilizzate.

Le informazioni facoltative nello specifico sono cinque:

  1. L’indicazione “prima spremitura a freddo
  2. L’indicazione “estratto a freddo”
  3. Le indicazioni relative a gusto e odore
  4. Le indicazioni di acidità e acidità massima
  5. L’indicazione della campagna di raccolta

Tutte queste informazioni hanno una limitazione in comune: possono figurare esclusivamente sulle etichette di oli di oliva extravergini o vergini.

Oltre a questa norma comune, queste diciture, per essere presenti in etichetta, devono sottostare a norme molto rigide; anche solo la minima interpretazione sbagliata può portare i produttori a ricevere multe e contestazioni sul prodotto. Per fare un esempio pratico: l’indicazione della campagna di raccolta può essere riportata solo se l’olio che veste l’etichetta proviene al 100% dalla produzione di quel tale anno. L’aggiunta anche solo di una minima parte di miscela prodotta in diversa annata impedisce al produttore, pena sanzioni, di inserire l’indicazione in etichetta.

Le etichette dell’olio extravergine: un mondo di regole a protezione del prodotto genuino

Ora che sappiamo cosa vi sia dietro l’etichetta dell’olio extravergine, ci rendiamo conto di come il mondo che ruota intorno a questo alimento sia tutt’altro che semplice: queste infinite regole e normative sembrano difficili da rispettare. Invece esistono tanti produttori, come noi, che lo fanno ogni giorno a cuor sereno: perché significa offrire un prodotto davvero genuino, nutriente e vero, come solo l’olio extravergine sa essere.

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